Diffusione Illecita di Video in Ospedale: Chi Tutela la Privacy del Personale Sanitario?

In questi giorni, è stato portato alla ribalta delle cronache un episodio definito di “aggressione” ad alcuni sanitari presso la struttura ospedaliera degli Ospedali Riuniti di Foggia.

A corredo della notizia, è stato diffuso (a mezzo web e Tv) un filmato che ritraeva alcuni sanitari, barricati in una stanza di ospedale, al fine di sottrarsi a questa potenziale situazione di pericolo.

Si è rivolto presso il nostro studio uno dei soggetti ripresi, per avere tutela legale a seguito degli effetti che questa situazione aveva generato ed in particolare, all’esito della circostanza che lo stesso non fosse in alcun modo consapevole di essere video ripreso.

Il filmato, girato da una persona presente nella stanza, aveva lo scopo iniziale di garantire la sicurezza del personale sanitario contro possibili aggressioni esterne. Tuttavia, il medico non era consapevole né della registrazione né della sua successiva diffusione.

La vicenda ha sollevato importanti questioni legali legate alla tutela della privacy e del diritto all’immagine.

Interferenze illecite nella vita privata: la registrazione non autorizzata

L’articolo 615-bis del Codice Penale italiano tutela la riservatezza e il diritto alla privacy delle persone nei luoghi considerati “di privata dimora” o “luoghi riservati”. Sebbene l’ospedale sia un luogo pubblico, alcune aree, come ambulatori e stanze operative, vengono considerati dalla giurisprudenza italiana come “luoghi di privata dimora”. A tal proposito, la Cassazione Penale ha stabilito con la sentenza n. 47123 del 17 ottobre 2018 che:

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615 bis cod. pen., l’ambulatorio di un ospedale deve qualificarsi come luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi ed essendo irrilevante la circostanza che ad usare il locale sia anche l’autore dell’indebita interferenza.

Questo significa che la registrazione effettuata all’interno della stanza ospedaliera, senza che il medico ne fosse consapevole, potrebbe integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata, ai sensi dell’art. 615-bis. Il fatto che il video sia stato poi diffuso sui social media, accresce la gravità dell’accaduto, aggravando il danno subito dal medico e rendendo ancora più evidente la violazione del suo diritto alla riservatezza.

Diffamazione: il danno allimmagine e alla reputazione del medico

La situazione si aggrava ulteriormente se consideriamo i commenti negativi che il personale sanitario ha ricevuto a seguito della diffusione del video. Il Codice Penale italiano, all’art. 595, prevede il reato di diffamazione per chi offende l’onore o la reputazione di una persona comunicando con più individui. Nel caso di specie, la diffusione del video sui social media, insieme ai commenti offensivi nei confronti del personale medico, può configurare una diffamazione aggravata, poiché avvenuta attraverso un mezzo di diffusione di massa come Internet.

La pubblicazione di contenuti che mettono in cattiva luce la professionalità del medico ha un impatto diretto non solo sulla sua immagine personale, ma anche sulla sua reputazione professionale, e questo può costituire motivo per intraprendere un’azione legale volta al risarcimento del danno morale e patrimoniale subito.

Violazione del diritto alla privacy e allimmagine: il risarcimento civile

Oltre agli aspetti penali, la diffusione non autorizzata del video costituisce una palese violazione del diritto alla privacy e all’immagine, protetti dall’art. 10 del Codice Civile italiano e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Secondo la normativa, chiunque diffonda immagini o riprese non autorizzate che ritraggono una persona, danneggiando la sua dignità o reputazione, è tenuto a risarcire il danno.

Un’importante sentenza della Cassazione civile, Sez. VI-1, n. 27267 del 16 settembre 2022, ha affermato che:

La diffusione di riprese filmate eseguite contro la volontà di una paziente ospedaliera è suscettibile di comportare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, per violazione degli specifici obblighi di protezione dei pazienti rispetto alle potenziali lesioni provenienti da terzi, e quella solidale dell’emittente televisiva, per violazione del generale principio del ‘neminem laedere’.

Anche se la sentenza riguarda la ripresa di pazienti, lo stesso principio può essere applicato nel caso di personale medico. Il principio del “neminem laedere” (non arrecare danno ad altri) impone a chiunque il dovere di non causare danni a terzi. Di conseguenza, chi ha effettuato la registrazione e chi ha diffuso il video sui social media potrebbe essere chiamato a rispondere del danno causato alla reputazione del medico.

Il diritto del medico di tutelare la propria immagine

In conclusione, la registrazione e diffusione di un video senza il consenso del protagonista, in un contesto professionale come quello ospedaliero, costituiscono una grave violazione dei diritti del medico. Non solo può essere configurato un illecito penale (interferenze illecite nella vita privata e diffamazione), ma vi è anche una chiara lesione del diritto alla privacy e all’immagine, che potrebbe comportare un risarcimento civile.

Il medico coinvolto, sentendosi giustamente danneggiato, ha il diritto di intraprendere azioni legali per ottenere giustizia. In questi casi, è possibile chiedere la rimozione del video dai social media, nonché il risarcimento per i danni subiti, tanto sul piano morale quanto su quello patrimoniale.

Questo caso mette in luce l’importanza della tutela della privacy in ambito lavorativo, specialmente in contesti delicati come quello ospedaliero, dove la fiducia ed il rispetto reciproco sono fondamentali.

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